Le finalità introdotte dalla legge Boschi non coincidono nella sostanze con quelle dichiarate nel quesito referendario.
Se si voleva conseguire una riduzione sostanziale dei parlamentari il buon senso suggeriva
l’abolizione della Camera dei deputati (630 componenti) e non la riduzione dei senatori (315).
Il passaggio dal bicameralismo al monocameralismo consentiva di realizzare diversi vantaggi:
a) la riduzione dei membri del parlamento;
b) la velocizzazione dell’iter di approvazioni delle leggi dell’80 % ;
c)l’impossibilità del verificarsi di maggioranze diverse frequenti col bicameralismo;
d) la riduzione superiore ai costi attuali del mantenimento del parlamento bicamerale di 2/3 per le indennità oltre la destinazione
del palazzo di Montecitorio ad altre finalità sociali.
La diminuzione delle competenze alle regioni non elimina il perdurare di 20 ordinamenti giuridici diversi ,
nè il ricorso da parte di quest’ultime alla Corte costituzionale per situazioni di contrasto.
Il problema delle diversità , sperequazioni e violazione dell’art. 3 della C.I. si supera soltanto con la revoca
del potere legislativo alle regioni e il conferimento di uguali competenze a livello nazionale ( cancellazione delle regioni a statuto speciale).
Col monocameralismo occorre superare anche l’istituto della nomina di 5 senatori a vita e di 5 (5 su 15) componenti della Corte Costituzionale
da parte del Capo dello Stato. da parte di una sola persona; in alcune situazioni capaci di condizionare la caduta o meno del Governo o le sentenze della suprema Corte.
Distinti saluti
Il presidente
( Antonio prof. Fasiello )