Statuto

Art. 1 

Costituzione Denominazione e Sede

E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’Associazione Nazionale Frazioni d’Italia (di seguito indicata con la sigla (A.Na.Fr.I.) con sede legale in Acaya (prov. di Lecce) e sede di rappresentanza in Roma. La durata è illimitata. Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 

Caratteristiche e struttura dell’Associazione

L’A.Na.Fr.I. si basa sul volontariato, è apartitica, non ha fini di lucro. Si compone di Sedi Locali articolate su base provinciale con Coordinamenti Regionali, oltre la Direzione Nazionale.

Art. 3 

Finalità

L’A.Na.Fr.I. svolge funzioni di promozione e tutela delle identità locali delle località decentrate, curando attività culturali, di utilità sociale e di partecipazione attiva alla vita pubblica delle popolazioni ivi residenti.

L’Associazione ha come scopo il raggiungimento delle seguenti finalità:

la salvaguardia e valorizzazione del diritto fondamentale all’identità locale anche attraverso la promozione di leggi di iniziativa popolare;

la promozione delle migliori condizioni di sviluppo economico, turistico, sociale e culturale per prevenire lo spopolamento e la morte demografica dei piccoli centri non sedi di Comune;

la promozione di azioni per difendere e tutelare i diritti e i bisogni delle popolazioni residenti nelle località decentrate quali: frazioni, borghi, contrade e quartieri;

la promozione e la partecipazione attiva e responsabile alla vita pubblica e democratica delle popolazioni residenti nelle frazioni, attraverso idonee forme di rappresentanza tra cui la costituzione di Assemblee elettive (Consigli di Frazione);

l’intervento presso Enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che assicurino la visibilità delle realtà locali e delle loro tradizioni culturali e sociali;

la promozione e il sostegno di attività di ricerca e di studio nel campo del diritto e dell’economia con particolare riferimento ai temi del decentramento amministrativo e del federalismo;

la promozione del cambio di denominazione dei Comuni ove insistono località decentrate, in forza dei principi di uguaglianza e pari dignità fra tutti i centri ricadenti sul territorio comunale;

la promozione della localizzazione degli Uffici Comunali anche nelle Frazioni al fine di garantire pari servizi a tutti i cittadini residenti;

la tutela, la promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089 e e D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), comprese le biblioteche e i beni di cui al d.p.r. 3 settembre 1963 N. 1409;

la modifica della legislazione in materia di EE.LL. in materia di parametri per la concessione dei finanziamenti pubblici e di consistenza della pianta organica del personale in servizio presso gli Uffici, prevedendo maggiori opportunità per i Comuni ove insistono due o più Centri abitati, tenendo nella dovuta considerazione anche la superficie territoriale e l’eventuale esistenza di lidi costieri;

la tutela dell’identità territoriale attraverso azioni volte ad arginare la tendenza all’eliminazione negli atti e documenti pubblici e privati del riferimento alle specifiche località di nascita e di residenza;

la promozione di forme di democrazia partecipativa per la difesa civica e il bilancio partecipativo;

la costituzione e gestione nelle comunità non sedi di Comune e nelle periferie, di Centri polifunzionali a servizio in particolare di soggetti in stato di bisogno sociale ed economico. Organizzazione di iniziative di solidarietà sociale;

l’ esercizio di attività turistiche e ricettive per gli associati;

l’istituzione del Premio “Ente amico delle Frazioni”;

il raccordo tra le Frazioni e le Unioni di Comuni e tra le Frazioni e le altre forme associative intercomunali;

l’organizzazione e la tenuta di Corsi di Formazione;

l’elaborazione delle forme di rappresentanza delle Frazioni negli organismi partecipativi provinciali e regionali, in coerenza con i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

la istituzione di Borse di Studio e Premi, anche in collaborazione con Enti Culturali e di Ricerca, da consegnare a coloro che si occupano di temi legati alla vita delle comunità decentrate;

la promozione della formazione sui temi del federalismo cooperativo e solidale;

la promozione di modelli regolativi certificabili attraverso marchi collettivi previsti dall’art. 2570 Cod. Civ;

promuovere l’adozione da parte dei Comuni del Regolamento Regionale di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra Comuni e loro Frazioni (D.P.R. 24.7.1977 n. 616 art.. 16 comma 1).

la realizzazione di ogni attività connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello internazionale, compresi studi, ricerche, attività editoriali, campagne ed eventi di comunicazione e sensibilizzazione;

Per meglio raggiungere dette finalità il Sodalizio intende accreditarsi presso le Associazioni delle Autonomie Locali operanti a livello Nazionale e Internazionale e comunque con qualsiasi entità giuridica italiana e/o straniera che abbia le medesime finalità sociali. Adotta e promuove iniziative di reciproca conoscenza, incontri e scambi di esperienze, gemellaggi fra centri europei ed extraeuropei.

Per adempiere agli scopi di cui sopra, l’A.Na.Fr.I. può dar vita, partecipare o contribuire ad Associazioni – Fondazioni – Istituzioni – Enti o società anche unipersonali; potrà altresì partecipare a Bandi pubblici e privati.

L’Associazione promuove le proprie attività attraverso pubblicazioni periodiche ed anche attraverso un sito Internet la cui gestione sarà affidata, previa convenzione, ad un web-master.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4 

Struttura e Soci 

Nei centri abitati non sedi di Comune, l’Associazione promuove la nascita della Sede Locale. Per essere riconosciuta la Sede Locale deve contare un numero minimo di soci stabilito da un apposito Regolamento. La ratifica della nascita della Sede Locale dopo un periodo di affiancamento, avviene da parte della Direzione Nazionale sentita le strutture provinciali e regionali ove presenti.

Possono aderire alla Sede Locale tutti i cittadini maggiori d’età che dichiarano di accettare le finalità dell’Associazione secondo lo spirito del presente Statuto e dei regolamenti interni. Ogni socio riceverà una tessera di riconoscimento numerata progressivamente firmata dagli organi del Sodalizio.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna: al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata e al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati dagli organi sociali.

Alla Sede Locale, rappresentata dal Presidente eletto tra i soci, è riconosciuta autonomia amministrativa e funzionale; entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della Sede Locale è tenuto a stilare una relazione delle attività svolte nell’anno trascorso, con relativo resoconto contabile da trasmettere all’Ufficio di Presidenza Nazionale.

La costituzione della Delegazione Provinciale dell’Associazione viene promossa dalla Direzione Nazionale in presenza di almeno 5 Sedi Locali operanti sul territorio di riferimento. La Delegazione Provinciale, si compone di delegati delle Sedi Locali nel numero di 1 (uno) delegato per i centri con popolazione fino a 1000 abitanti, 2 (due) o più delegati per frazione superiore a 500 abitanti fino ad un massimo di 4 delegati per ogni Sede Locale. La Delegazione è rappresentata dal Presidente eletto in base a un Regolamento interno all’uopo adottato.

La Direzione Nazionale in presenza di almeno tre Delegazioni provinciali operanti sul territorio di riferimento delibera la costituzione del Coordinamento Regionale A.Na.Fr.I. .

Detto organismo è costituito da N. 2 delegati designati dalle singole Delegazioni Provinciali tra i quali viene eletto il Coordinatore; del Coordinamento Regionale fa parte un membro della Direzione Nazionale. La sede del Coordinamento è individuata, preferibilmente, nella provincia in cui vi è il maggior numero di residenti nelle località non sedi di Comuni.

Le Sedi locali, le Delegazioni provinciali e i Coordinamenti Regionali recepiscono i Regolamenti organizzativi e operativi predisposti dalla Direzione Nazionale dell’Associazione; possono altresì adottare autonomamente particolari norme organizzative interne, democraticamente deliberate purchè siano rispettati i principi dettati dal seguente Statuto e dai Regolamenti Nazionali.

E’ possibile anche l’adesione all’A.Na.Fr.I. di soci individuali non facenti parte di una Sede Locale. Per essere socio individuale la domanda di adesione va indirizzata direttamente presso la Presidenza Nazionale.

Le attività dei soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione può in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Gli organi dell’Associazione possono essere destinatari di rimborsi spese, debitamente documentate e di indennità legate all’attività sociale.

Sono soci fondatori dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che al contempo si sono impegnati a costituire in Provincia di Lecce le prime Sedi Locali dell’A.Na.Fr.I.

L’Ufficio di Presidenza sentite le rappresentanze territoriali, ha facoltà di conferire a soggetti che per la loro attività culturale, sociale, artistica e politica, contribuiscono alla crescita delle località decentrate il titolo di Socio Onorario.

Art. 4 Bis

– Soci Istituzionali

Possono essere Soci Istituzionali dell’A.Na.Fr.I.

Enti Pubblici (e loro Associazioni);

Organizzazioni Sindacali e di categoria;

Società a partecipazione pubblica

Detti Enti possono aderire al Sodalizio attraverso il pagamento della quota associativa annua. Possono altresì contribuire alle finalità sociali attraverso la concessione di atti di Patrocinio o altre forme di collaborazione.

Su invito degli organi sociali (Presidente di Sede, Coordinatore Provinciale/Regionale) i Sindaci possono nominare  un rappresentante in seno all’Assemblea dei soci delle singole Sedi Locali.

Con apposito regolamento saranno varate forme di rappresentanza dei Soci Istituzionali (es. Assemblea dei Sindaci, Assemblea dei Presidenti di Consulte di Frazione, ed altre).

Art. 5 

Recesso/Esclusione del Socio

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare agli organi sociali. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso in qualsiasi momento dall’Associazione in caso di violazione delle norme dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dagli organismi a ciò deputati dai regolamenti organizzativi interni; deve essere comunicata all’interessato, assieme alle motivazioni che l’hanno determinata..

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio del Sodalizio.

Non v’è alcuna possibilità di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 6 

Struttura Territoriale

Le Sedi Locali esistenti nell’ambito di ciascuna provincia, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 4, sentita la Direzione Nazionale, possono dar vita alla Delegazione Provinciale, secondo criteri di piena autonomia.

Le Delegazioni Provinciali, sulla base di idonee forme di coordinamento, concorrono alla definizione e all’attuazione degli indirizzi generali stabiliti dagli organi statutari nazionali del Sodalizio.
In particolare le Delegazioni provinciali sono interlocutrici primarie e di rappresentanza dei centri non sedi di comune insistenti sui propri territori. Le Delegazioni sono chiamate ad individuare la presenza in ambito territoriale dei centri abitati non sedi di Comune dove promuovere la nascita della Sede Locale. I Coordinamenti Regionali coadiuvano nelle loro attività le varie Delegazioni provinciali, e svolgono una azione collegamento tra queste e la Direzione Nazionale dell’Associazione.

Art. 7

Organi

Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea Generale

La Direzione Nazionale

Il Presidente

Il Segretario Generale

Il collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Probiviri

Tali organi sociali rimangono in carica per un periodo di tre anni a far data dal loro formale insediamento e sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite. Rimborsi spese ed eventuali indennità possono accordarsi previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale. Eventuali defezioni di persone in seno alle citate cariche sociali, possono essere integrate con i primi dei non eletti dell’ultima votazione effettuata.

Art. 7 – bis 

L’Assemblea Generale è composta da N. 2 delegati eletti da ogni Delegazione Provinciale e dai membri di diritto individuati in base alle disposizioni del seguente Statuto.

L’Assemblea è l’organo che:

definisce gli indirizzi politici e programmatici dell’Associazione;

elegge la Direzione Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri;

approva le modifiche dello Statuto;

esamina ogni questione che sia ad essa sottoposta dalle Delegazioni Provinciali, dai Coordinamenti Regionali e/o dalla Direzione Nazionale;

approva il Bilancio;

delibera lo scioglimento del Sodalizio.

L’Assemblea salvo altre decisioni, si tiene presso la Sede operativa dell’Associazione ed è convocata dal Presidente sentito il Segretario Generale, per mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno deciso dall’ Ufficio di Presidenza pubblicato sul sito Internet dell’Associazione o inviato almeno 15 giorni prima della data della riunione tramite lettera o fax o posta elettronica o sms.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione è necessario l’intervento della metà più uno dei membri aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. In ogni caso a ciascun membro dell’Assemblea possono essere conferite non più di cinque deleghe di voto.

Sono previste almeno due Assemblee all’anno: una nel primo quadrimestre per l’approvazione del Bilancio Consuntivo; la seconda entro il 31/12 per l’approvazione del Bilancio Preventivo.

I presidenti di almeno 20 (venti) Delegazioni Provinciali e i Coordinatori di almeno 6 (sei) Coordinamenti Regionali, possono chiedere al Presidente la Convocazione dell’Assemblea e/o l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno. In riferimento all’eventualità di quest’ultima richiesta il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, li proporrà durante i lavori della successiva Assemblea.

Art. 7 – ter

La Direzione Nazionale è composta da un minimo di n. 11 (undici) fino ad un massimo di N. 25 (venticinque) membri. Possono farne parte tutti i soci dell’Associazione. Ne fanno parte di diritto gli ex presidenti nazionali del Sodalizio.

Tra i membri della Direzione Nazionale viene individuato l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, due Vice-presidenti e dal Segretario Generale, membri di diritto dell’Assemblea Generale. Fa parte dell’Ufficio di Presidenza anche il Tesoriere Nazionale che può essere qualsiasi associato.

La Direzione adotta tutti i provvedimenti necessari che non siano, a termine del presente Statuto, riservati ad altri organi dell’Associazione; in caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza dell’Assemblea a cui saranno sottoposti per la definitiva approvazione; predispone e approva i Regolamenti attuativi del presente Statuto la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

E’ altresì riconosciuto all’Ufficio di Presidenza la facoltà di adottare Circolari organizzative immediatamente esecutive.

La Direzione ratifica la nascita delle Sedi Locali, e delle altre strutture territoriali. Delibera il disconoscimento delle Sedi Locali, delle Delegazioni Provinciali e dei Coordinamenti Regionali che non dovessero uniformarsi alle disposizioni del seguente Statuto, dei Regolamenti e alle decisioni assunte dagli organi sociali.
La Direzione, in prima convocazione delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione con il voto dei membri presenti. Le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli.

La Direzione è convocata dal Presidente almeno ogni 4 mesi o previa richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Su decisione del Presidente, sentito il Segretario Generale, i membri della Direzione Nazionale possono essere chiamati ad espletare la propria funzione attraverso il voto a distanza servendosi sia dell’operatività del sito Internet sia di altri strumenti di volta in volta individuati e disciplinati in base ad apposito Regolamento.

Art. 7 – quater

Il Presidente è il legale rappresentante dell’A.Na.Fr.I., presiede l’Assemblea Generale e la Direzione Nazionale. Egli ha la firma sociale. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione, curando in particolare la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali. Conferisce particolari funzioni e competenze ai vice-presidenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli indica il sostituto scelto tra i due vice-presidenti che lo sostituisce nell’esercizio delle funzioni. Funzioni vicarie possono essere attribuite dal Presidente al Segretario Generale.

Art. 7 – quinquies

Il Presidente, sentito il parere della Direzione, definisce l’organizzazione tecnico-amministrativa dell’Associazione e ne affida il coordinamento al Segretario Generale, individuandone ruoli e funzioni. Egli redige i verbali delle sedute dell’Assemblea Generale e della Direzione Nazionale.

Il Segretario Generale cura i rapporti tra gli organismi Nazionali e quelli periferici dell’Associazione. Egli è il portavoce dell’Associazione.

Art. 7 – sexies

Il Tesoriere designato dalla Direzione Nazionale, previo parere favorevole del Presidente, deve essere persona esperta in materie economico-contabili. Può essere membro della Direzione Nazionale. Egli è depositario della cassa sociale ed ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta dei Registri contabili;

predispone, coadiuvato dal Segretario Generale, lo schema di Bilancio preventivo e Consuntivo;

emette i mandati di incasso e pagamento facendoli controfirmare dal Presidente;

sovrintende alla gestione economica e patrimoniale degli organismi territoriali dell’Associazione.

Egli partecipa alla elaborazione di un apposito regolamento contabile deliberato dalla Direzione Nazionale.

Art. 7 – septies

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale tra i delegati.

I compiti sono di verifica e controllo contabile.
Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente il quale riferisce alla Direzione Nazionale sulla regolarità dei rendiconti in sede di approvazione degli stessi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte l’anno per la verifica dei conti.
Il verbale delle riunioni è firmato da tutti gli intervenuti. Il presidente riferisce annualmente all’Assemblea Generale con relazione scritta e firmata da tutti i revisori.

Art. 7 – octies

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale tra i propri membri.

Il Collegio ha il compito di esaminare e dirimere tutte le controversie tra gli associati, tra questi e gli organi dell’Associazione e tra gli organi stessi. Il funzionamento è rimesso ad un Regolamento interno approvato dalla Direzione Nazionale.

Art. 8

Contributo Associativo

Ogni anno la Direzione Nazionale stabilisce l’ammontare minimo della quota associativa riscossa direttamente dalle Sedi Locali. Le Sedi Locali possono deliberare l’aumento nella misura massima del 20% del contributo associativo fissato dalla Direzione Nazionale.

La Direzione Nazionale stabilisce annualmente anche l’ammontare della quota associativa per i soci istituzionali.

Alla Direzione Nazionale viene trasferita entro il mese di febbraio, una quota almeno pari al 25% di detto contributo. Su base provinciale le Sedi locali devolvono altresì almeno il 10 % e il 5% dell’ammontare delle quote associative, rispettivamente alla Delegazione Provinciale e al Coordinamento Regionale di riferimento. Sull’impiego di dette somme la Direzione resoconta al Collegio dei Revisori e all’Assemblea in sede di approvazione del Bilancio. La quota è intrasmissibile e non può essere restituita. Le Delegazioni Provinciali e i Coordinamenti Regionali entro il mese di febbraio di ogni anno resocontano alla Direzione Nazionale sulla gestione economica dell’anno trascorso attenendosi alle istruzioni che verranno fornite.

Art. 9

Risorse finanziarie

L’ Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative annuali;

contributi degli aderenti;

contributi di privati;

contributi di Enti e Istituzioni pubbliche;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da attività commerciali marginali;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Alla fine dell’anno gli eventuali residui attivi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e non possono essere distribuiti né ai soci né a terzi.

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo al Sodalizio di devolvere il patrimonio dell’Associazione in un’ottica puramente “Non Profit”, ad altra associazione con finalità analoghe salvo diversa destinazione imposta per legge. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria con il voto favorevole del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea nominerà un collegio di tre liquidatori da scegliere tra i soci che provvederà alla devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 10
Legge applicabile
Per quanto non previsto nel seguente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile e alle leggi nazionali e regionali in materia di Associazioni di promozione sociale.

(Il presente Statuto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro di Lecce per la relativa iscrizione dell’Associazione)

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