Articolo 1
Sono istituite all’interno dell’A.Na.Fr.I. le “Sedi”: esse rappresentano gruppi di soci organizzati a livello Locale.
Articolo 2
La dislocazione geografica delle Sedi A.Na.Fr.I. è su base provinciale con Delegazioni Regionali salvo eccezioni che devono essere valutate dalla Direzione Nazionale del Sodalizio.
Articolo 3
Una Sede A.Na.Fr.I. deve raggruppare almeno 5 soci ordinari ed avere un Consiglio di almeno 3 membri.
Articolo 4
La nascita della Sede Locale deve essere preceduta da un periodo (di almeno 3 mesi) di affiancamento, da parte degli organi o provinciali o regionali o Nazionali del Sodalizio.
In concreto, sarà individuato, anche su autocandidatura, almeno un Referente quale “Promotore” della nascita della nuova Sede Locale che sarà tenuto a prendere parte alle iniziative dell’Associazione.
Trascorso il periodo di affiancamento durante il quale il “Promotore” pubblicizzerà sul territorio i fini dell’Associazione individuando un gruppo di persone interessate ad aderire all’Associazione; su autorizzazione degli organi periferici o in loro assenza della Presidenza Nazionale, il promotore potrà convocare l’Assemblea costitutiva della nuova Sede Locale.
Articolo 4 bis
Per la nascita di una nuova Sede Locale, l’Assemblea Costitutiva all’uopo convocata, è presieduta dal Referente-promotore che nominerà un segretario. Il Presidente darà lettura dello Statuto dell’Associazione e dei Regolamenti interni.
I lavori dell’Assemblea Costitutiva di Sede, dovranno essere riportati su apposito modello di Verbale predisposto dalla Presidenza Nazionale, compilato in ogni sua parte a cura del Segretario incaricato.
Coloro che prendono parte all’Assemblea Costitutiva e che dichiarano con voto palese, di accettare e condividere lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione, sono “Soci Fondatori” della Sede Locale. Copia del verbale dovrà essere inviata entro 15 giorni presso la Segreteria Nazionale.
Contestualmente alla nascita della nuova Sede Locale, i Soci Fondatori provvedono all’elezione del Consiglio di Sede, tale votazione dovrà essere svolta a scrutinio segreto; ogni socio potrà esprimere sino a 2 preferenze nel caso di elezione di un Consiglio di 3 membri, 3 preferenze nell’ipotesi di Consiglio fino a 10 unità (vedi art. 7). Il primo Consiglio di Sede eletto, dura in carica un solo anno. Ciò al fine di promuovere nel tempo un maggiore coinvolgimento dei soci.
Articolo 5
La nascita della Sede Locale è convalidata dalla Direzione Nazionale durante la prima riunione utile.
Il Decreto istitutivo della nuova Sede, a firma del Presidente e del Segretario Generale, dovrà essere esposto presso i locali della stessa. Il Presidente Nazionale provvederà ad informare della nascita della Sede Locale il Sindaco ed altre autorità del Comune di competenza, fornendo le generalità e i recapiti del rappresentante locale. Informazioni sugli aderenti e sulle attività delle Sedi locali possono essere pubblicate sul Sito internet e su altro materiale dell’Associazione.
Articolo 6
Possono aderire alla Sede Locale, persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno d’età.
Per divenire socio occorre indirizzare al Presidente di Sede specifica domanda su modulo prestampato dichiarando di accettare e rispettare lo Statuto e i Regolamenti del Sodalizio.
Sulla richiesta di adesione si pronuncia il Consiglio di Sezione.
In caso di diniego è possibile investire della questione il Collegio dei probiviri che si pronuncerà sul ricorso.
Sarà cura del Segretario di Sede dare notizia delle nuove adesioni al Segretario Generale fornendo le generalità e l’indirizzo dei nuovi associati.
Un socio A.Na.Fr.I. non può aderire a più di una Sede.
Articolo 6 bis
I soci compongono l’Assemblea della Sede Locale.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci almeno due volte l’anno per informare delle attività sociali, per determinare l’eventuale quota di adesione aggiunta rispetto all’ammontare minimo stabilito dagli organi nazionali (vedi art. 8 Statuto) e per approvare il Bilancio.
L’Assemblea dovrà essere convocata qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri o il 20% dei Soci aderenti.
Articolo 7
La Sede Locale A.Na.Fr.I. è retta da un Consiglio Direttivo di Sede composto da 3 membri, elevabili a 5 nel caso in cui detta Sede conti più di 15 soci e 9 in presenza di oltre 30 soci.
Il Consiglio Direttivo esprime al suo interno il Presidente che deve essere affiancato da un Segretario ed un Tesoriere; tali cariche sono ricoperte esclusivamente da soci.
Dette figure direttive sono elette ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci aderenti alla Sede e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la propria funzione a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese relativi all’attività sociale possono essere deliberati in seno al Consiglio stesso, informando l’Assemblea dei Soci.
Articolo 8
Il Presidente di Sede é il rappresentante locale dell’A.Na.Fr.I.
La nomina del Presidente, proposta dal Consiglio Direttivo della Sede Locale, deve essere ratificata dalla Presidenza Nazionale.
Notizia di detta ratifica é da considerarsi tacita trascorsi 15 giorni dall’avvenuta comunicazione.
Nel caso in cui la nomina venga respinta, la Presidenza Nazionale dovrà fornire motivazione scritta al Segretario del Consiglio di Sede che quindi riunirà lo stesso organo per procedere ad una nuova nomina tra gli altri consiglieri eletti.
Articolo 9
Il Presidente di Sede risponde del suo operato alla Presidenza Nazionale e agli altri organi sociali.
Il Presidente di Sede può essere esonerato dalla carica su decisione della Presidenza Nazionale, nel caso in cui vengano riconosciute sue gravi mancanze. Il Segretario di Sede preso atto del provvedimento di esonero convocherà entro 20 giorni il Consiglio di Sede al fine di procedere alla nomina del nuovo Presidente. In caso di ritardo la Presidenza Nazionale provvederà alla nomina di un Referente pro-tempore (Commissario), con incarico di proseguire l’attività sociale.
Articolo 10
L’Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo, qualora intervengano le condizioni espresse dall’articolo 7, può deliberare l’estensione del Consiglio da 3 a 9 membri.
I nuovi consiglieri verranno eletti nell’ambito di un’Assemblea all’uopo convocata e decadranno dall’incarico unitamente agli altri componenti, alla fine del regolare mandato.
Di converso nell’ipotesi di riduzione del numero di soci sotto le 30 o 15 unità, (vedi art. 7), il Consiglio eletto rimane in carica fino a scadenza di mandato.
Articolo 11
Il Consiglio può decretare lo scioglimento della Sede nel caso di perdurante mancanza del numero minimo di soci aderenti richiesti dall’art. 3.
Articolo 12
Il Consiglio di Sede si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
La riunione è presieduta dal Presidente di Sede, od in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
Affinché una riunione sia ritenuta valida dovranno risultare presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
Il Segretario redige il verbale dei lavori, controfirmato dal Presidente.
Le Sedi svolgono autonomamente attività locale, in conformità alle finalità statutarie dell’A.Na.Fr.I. In presenza di particolari iniziative promosse dagli organismi Nazionali, le Sedi locali sono tenute a prestare collaborazioni funzionali alla buona riuscita delle stesse.
Il bilancio della singola Sede è da considerarsi parte del bilancio dell’A.Na.Fr.I., quindi ogni Sede dovrà tenere un apposito registro delle Entrate e delle Uscite cui copia deve essere regolarmente fornita al Tesoriere Nazionale.
Il bilancio deve venire chiuso il 31 dicembre, in concomitanza con la fine dell’anno sociale e trasmesso al Tesoriere Nazionale.
Entrata ordinaria della Sede Locale è rappresentata dall’ammontare delle quote associative annuali dei singoli soci aderenti (vedi art. 8 Statuto). Su dette somme la Sede ha completa autonomia di spesa.
L’invio delle somme destinate agli organismi sovra-locali deve essere effettuato direttamente presso la Presidenza Nazionale da parte del Presidente di Sede nelle forme concordate con il Tesoriere Nazionale.
Nel caso in cui un socio aderente ad una Sede Locale, decida durante l’anno sociale, di aderire ad una diversa Sede, la quota rimarrà incassata dalla prima Sezione.
La Sede Locale può richiedere fondi alla Tesoreria Nazionale inoltrando specifica domanda scritta al Presidente Nazionale illustrandone dettagliatamente le finalità. Esaminata la richiesta e valutato l’ammontare delle risorse disponibili, l’Ufficio di Presidenza su base discrezionale accorda o meno i contributi. La Sede locale al fine di reperire fondi potrà organizzare particolari iniziative e fare richiesta presso Enti pubblici e privati.
Articolo 13
L’Assemblea, ogni tre anni provvede alla designazione dei delegati in seno alla Delegazione Provinciale dell’Associazione come da art. 4 dello Statuto. L’elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.
La richiesta di designazione dei delegati è inoltrata al Presidente di Sede da parte degli organi statutari dell’Associazione.
I delegati sono tenuti ad informare il Consiglio di Sede delle iniziative intraprese dall’organo provinciale.
Articolo 14
Per quanto qui non specificatamente previsto si applicano le disposizioni dello Statuto dell’Associazione, pertanto qualsiasi decisione dovrà venire assunta in analogia e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto stesso.
Il presente regolamento è da considerarsi provvisorio pertanto potrà in ogni momento venire modificato od integrato dalla Direzione Nazionale dell’A.Na.Fr.I