A.Na.Fr.I.
(Associazione Nazionale Frazioni Italia)
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L’art.34 del DPR 396/2000 vieta l’attribuzione del nome del padre ad uno dei figli e comunque nella stessa famiglia non vi possono essere omonimi.
La riforma del diritto di famiglia ha abolito i privilegi attribuiti da norme feudali a favore del primo genito (vigenti in qualche regione): a tutti i componenti del nucleo familiare viene riconosciuta la quota di legittima in sede di successione.
Il Comune o meglio una comunità collettiva è costituito da più famiglie che formano specifici Centri abitati o Località che, per analogia, sono da equiparare ai componenti di un nucleo familiare costituito da genitori e fratelli.
Prima ed immediata conseguenza, applicando l’art.34 del DPR 396/2000, nessuna Frazione o Località di un comune formato da più Paesi può avere una denominazione identica a quella che li comprende tutti, cioè a quella relativa all’intero territorio comunale.
Da quanto premesso scaturisce il divieto e/o l’opportunità di diversificare il nome del comune rispetto ai nomi delle singole Località.
Prescindendo dalla norma specifica sopra richiamata ciò si rende necessario per i principi di uguaglianza, di pari dignità, di visibilità, d’immagine e al fine di evitare errori sostanziali come previsto per la famiglia, non sempre involontari,
a volte in mala fede.
Questo principio è applicato a livello nazionale con riferimento alle regioni (denominazione delle regioni e nomi delle province), in sede di costituzione di nuove province, di fusione di comuni negli ultimi 3 anni e di 314 comuni già esistenti ( da ricerche effettuate)
Nelle scienze matematiche il nome dell’insieme è sempre diverso da quello dell’insieme (es. poligoni: quadrato, rettangolo, triangolo) , nelle scienze naturali l’insieme denominato mammiferi ( ovini,bovini,equini).
comprende specie di animali con nomi tutti diversi.
Nella lingua italiana l’insieme alfabeto è costituito da 2 sottoinsiemi (vocali e consonanti) con nomi specifici per gli elementi a e i o u e b c d ecc. ecc. …
Nel diritto anche per le persone giuridiche è previsto nell’ambito di forme societarie identiche il divieto delle omonimie.
Premesso tutto ciò si chiede l’applicazione dell’art. 34 del DPR 396/2000, per analogia, con riferimento a tutti i Comuni con più Località o Centri abitati.
Distinti saluti
Il presidente
(Antonio prof. Fasiello)